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La L. 13 luglio 1966, n. 610 ha disposto (con l'art. 21) che il presente articolo e' sostituito dall'articolo 4 della L. 11 febbraio 1958, n. 83

Testo in vigore dal 23 agosto 1966 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 agosto 1966

Confronto con la versione in vigore dal 5 marzo 1958 al 23 agosto 1966. 89 parole tolte, 27 parole aggiunte.

tolto: Nel procedere alla cessione delle aree, di cui all'articolo precedente, le Amministrazioni comunali sono autorizzate a dare la precedenza ai cittadini sinistrati che intendono ricostruire. La ricostruzione dovra' essere iniziata entro il termine di due anni dalla notifica del decreto Ministeriale, salvo proroga da concedersi da parte del Ministero dei lavori pubblici nei casi di comprovata impossibilita' a ricostruire nel termine predetto. Le Amministrazioni comunali sono altresi' autorizzate a permutare le aree di cui sopra con quelle sulle quali, a norma del piano, la ricostruzione non puo' essere effettuata.aggiunto: La L. 13 luglio 1966, n. 610 ha disposto (con l'art. 21) che il presente articolo e' sostituito dall'articolo 4 della L. 11 febbraio 1958, n. 83

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-02-11;83~art5 · fonte del testo