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Salvo quanto previsto dall'articolo 14, la corte di appello decide con sentenza in camera di consiglio sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna, sentiti il procuratore generale, il difensore, e, se compare, la persona richiesta in consegna, nonche', se presente, il rappresentante dello Stato richiedente. La decisione deve essere emessa entro il termine di sessanta giorni dall'esecuzione della misura cautelare di cui agli articoli 9 e 13. Ove, per cause di forza maggiore, sia ravvisata l'impossibilita' di rispettare tali termini il presidente della corte di appello informa dei motivi il Ministro della giustizia, che ne da' comunicazione allo Stato richiedente, anche tramite l'Eurojust. In questo caso i termini possono essere prorogati di trenta giorni. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunita' riconosciuta dall'ordinamento italiano, il termine per la decisione comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui la corte di appello e' stata informata del fatto che l'immunita' non opera piu'. Se la decisione sulla esclusione dell'immunita' compete a un organo dello Stato italiano, la corte provvede a inoltrare la richiesta. In assenza di cause ostative la corte di appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna. Quando la decisione e' contraria alla consegna, la corte di appello con la sentenza revoca immediatamente le misure cautelari applicate. Della sentenza e' data, al termine della camera di consiglio, immediata lettura. La lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto ad ottenere copia del provvedimento. La sentenza e' immediatamente comunicata, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia, che provvede ad informare le competenti autorita' dello Stato membro di emissione ed altresi', quando la decisione e' di accoglimento, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

Testo in vigore dal 29 aprile 2005 al 20 febbraio 2021

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