Il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero in esecuzione del mandato d'arresto europeo e' computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 303, comma 4, 304 e 657 del codice di procedura penale. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

1

La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 16 maggio 2008, n. 143 (in G.U. 1a s.s. 21/05/2008, n. 22) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all'estero, in esecuzione del mandato d'arresto europeo, sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3, del codice di procedura penale.

Testo vigente dal 22 maggio 2008

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 143/2008

    Ha colpito questo articolo
    16 maggio 2008

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 33 della legge 22 aprile 2005, n. 69, nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all'estero, in esecuzione del mandato d'arresto europeo, sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3, del codice di procedura penale. La condizione del destinatario del provvedimento restrittivo, a seguito di mandato d'arresto europeo, non può risultare - quanto a garanzie in ordine alla durata massima della privazione della libertà personale - deteriore né rispetto a quella dell'indagato destinatario di una misura cautelare in Italia, né, tanto meno, rispetto a quella dell'estradando, non essendo dato rinvenire alcuna ragione giustificativa di un diverso e meno favorevole trattamento del soggetto in questione. La norma censurata viola, quindi, l'art. 3 della Costituzione. - Sulla custodia cautelare subita all'estero, v. la citata sentenza n. 253/2004.

    Art. 33 Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 60/2009

    Questione inammissibile
    27 febbraio 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge 22 aprile 2005, n. 69, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., nella parte in cui non prevede che la detenzione sofferta all'estero in esecuzione del mandato d'arresto europeo sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase della custodia cautelare previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen. Invero, con la sentenza n. 143 del 2008, successiva all'ordinanza di rimessione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, sicchè la sollevata questione di costituzionalità, relativa alla medesima norma è divenuta priva di oggetto. - Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, v., citata, ordinanza n. 269/2008.

    Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 722 c.p.p. · Art. 3 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 347/2008

    Altra decisione
    23 ottobre 2008

    Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge 22 aprile 2005, n. 69, censurato, in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il periodo di custodia cautelare all'estero, in esecuzione del mandato d'arresto europeo, sia computato anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3, del codice di procedura penale. Successivamente alle ordinanze di rimessione, la disposizione censurata, con sentenza n. 143 del 2008, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima proprio nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all'estero, in esecuzione del mandato d'arresto europeo, sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3 del codice di procedura penale, sicché si rende necessario un nuovo esame della rilevanza delle sollevate questioni. - V., citata, sentenza n. 143 del 2008.

    Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 24 cost. · Art. 722 c.p.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:2005-04-22;69~art33 · fonte su Normattiva