Art. 10 — Regolamento di attuazione
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 106.
Abrogato dal 26 settembre 2018
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 106.
Abrogato dal 26 settembre 2018
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
È costituzionalmente illegittimo l’art. 10 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, nella parte in cui non esclude le Province autonome dall’ambito territoriale dell’emanando regolamento. La modificazione del Titolo V della Costituzione, avvenuta in virtù della legge n. 3 del 2001, ha, infatti, attribuito alle Province forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite, salvo l’obbligo di adeguamento imposto dall’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 266 del 1992 ed ai principi e norme costituenti limiti indicati negli artt. 4 e 5 dello statuto stesso, con la conseguenza che la potestà regolamentare dello Stato non può essere esercitata in relazione a materie che appartengono alla competenza legislativa della provincia autonoma di Trento. Né la previsione dell’intesa con la Conferenza unificata può assumere rilevanza alcuna, atteso che essa non solo può non esserci in concreto, ma non può valere quale titolo attributivo di una competenza in ipotesi mancante.
Art. 7 ((Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti informatici)) · Art. 10 ((Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti informatici))
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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urn:nir:stato:legge:2004-01-09;4~art10 · fonte su Normattiva