Art. 10 — Regolamento di attuazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 gennaio 2004 al 21 aprile 2005. Leggi il testo vigente →
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:
- a)i criteri e i principi operativi e organizzativi generali per l'accessibilita';
- b)i contenuti di cui all'articolo 6, comma 2;
- c)i controlli esercitabili sugli operatori privati che hanno reso nota l'accessibilita' dei propri siti e delle proprie applicazioni informatiche;
- d)i controlli esercitabili sui soggetti di cui all'articolo 3, comma 1. Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato previa consultazione con le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con le associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilita' e di produttori di hardware e software e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi entro quarantacinque giorni dalla richiesta, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Testo in vigore dal 17 gennaio 2004 al 21 aprile 2005
