Art. 10 — Regolamento di attuazione
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Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:
- a)i criteri e i principi operativi e organizzativi generali per l'accessibilita';
- b)i contenuti di cui all'articolo 6, comma 2;
- c)i controlli esercitabili sugli operatori privati che hanno reso nota l'accessibilita' dei propri siti e delle proprie applicazioni informatiche;
- d)i controlli esercitabili sui soggetti di cui all'articolo 3, comma 1. Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato previa consultazione con le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con le associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilita' e di produttori di hardware e software e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi entro quarantacinque giorni dalla richiesta, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
1La Corte costituzionale con sentenza 4 - 12 aprile 2005, n. 145 (in G.U. 1a s.s. 20/04/2005, n. 16) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non esclude le Province autonome dall'ambito territoriale dell'emanando regolamento".
Testo in vigore dal 21 aprile 2005 al 26 settembre 2018
