Art. 8 — Modifiche alla legge 18 febbraio 1992, n. 162
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All'articolo 1, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 162, le parole: "1.000 milioni annui" sono sostituite dalle seguenti: "800 milioni annue", e le parole: "500 milioni annui" sono sostituite dalle seguenti: "300 milioni annue". All'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1992, n. 162, le parole: "500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "900 milioni", le parole: "300 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "600 milioni" e le parole: "200 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "300 milioni".
Testo in vigore dal 29 marzo 2001 al 14 ottobre 2020
