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La societa' di cui al precedente articolo provvede, con effetto dalla data del, conferimento di ciascuna esattoria e con i criteri di cui all'articolo 140 del testo unico della leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, alla conferma del personale in servizio al 31 dicembre 1974 e che risulti, a tale data, iscritto da almeno tre mesi al Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali di cui all'articolo 139 del testo unico approvato con il sopra citato decreto. Il personale assunto successivamente alla data suddetta, e sempre che abbia la sopraindicata minima iscrizione al Fondo, puo' essere confermato a condizione che resti invariato il numero degli addetti alla esattoria rispetto alla situazione in atto al 31 dicembre 1974. Al personale delle predette esattorie confermato a norma dei precedenti commi e' garantito il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi e dagli accordi sindacali nonche' dalle disposizioni di legge riguardanti il rapporto di lavoro del personale esattoriale, comprese le contribuzioni previdenziali e assistenziali obbligatorie, con decorrenza dalla data in cui l'esattoria si e' resa vacante. Il trattamento economico spettante e' determinato in relazione alla qualifica e alla anzianita' di servizio riconosciute ad ogni lavoratore all'atto del conferimento della esattoria. E' in facolta' della societa' assumere alle proprie dipendenze, con il trattamento di cui al precedente comma, il titolare dell'esattoria.
Testo in vigore dal 19 agosto 1977 al 10 dicembre 2000
