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La societa' di cui al precedente articolo provvede, con effetto dalla data del, conferimento di ciascuna esattoria e con i criteri di cui all'articolo 140 del testo unico della leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, alla conferma del personale in servizio al 31 dicembre 1974 e che risulti, a tale data, iscritto da almeno tre mesi al Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali di cui all'articolo 139 del testo unico approvato con il sopra citato decreto. Il personale assunto successivamente alla data suddetta, e sempre che abbia la sopraindicata minima iscrizione al Fondo, puo' essere confermato a condizione che resti invariato il numero degli addetti alla esattoria rispetto alla situazione in atto al 31 dicembre 1974. Al personale delle predette esattorie confermato a norma dei precedenti commi e' garantito il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi e dagli accordi sindacali nonche' dalle disposizioni di legge riguardanti il rapporto di lavoro del personale esattoriale, comprese le contribuzioni previdenziali e assistenziali obbligatorie, con decorrenza dalla data in cui l'esattoria si e' resa vacante. Il trattamento economico spettante e' determinato in relazione alla qualifica e alla anzianita' di servizio riconosciute ad ogni lavoratore all'atto del conferimento della esattoria. E' in facolta' della societa' assumere alle proprie dipendenze, con il trattamento di cui al precedente comma, il titolare dell'esattoria. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 novembre 2000, n. 342
1La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha disposto che "a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di avere effetto la legge 4 agosto 1977, n. 524".
Testo in vigore dal 10 dicembre 2000 al 22 dicembre 2008
