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Il Consorzio deve accantonare in apposito fondo di riserva gli utili derivanti dalla partecipazione alla societa' di cui all'articolo 1. Agli oneri di copertura delle eventuali perdite della societa' il Consorzio provvede con il fondo di riserva di cui al precedente comma e con un contributo a carico di tutti gli esattori determinato in misura percentuale all'ammontare, eccedente i venti milioni di lire, degli aggi percepiti nell'anno precedente per le riscossioni effettuate mediante versamenti diretti. La determinazione e la ripartizione del contributo sono stabilite con deliberazione del consiglio di amministrazione del Consorzio da approvare con decreto del Ministro per le finanze.

Testo in vigore dal 19 agosto 1977 al 10 dicembre 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-08-04;524~art3 · fonte su Normattiva