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Il Consorzio deve accantonare in apposito fondo di riserva gli utili derivanti dalla partecipazione alla societa' di cui all'articolo 1. Agli oneri di copertura delle eventuali perdite della societa' il Consorzio provvede con il fondo di riserva di cui al precedente comma e con un contributo a carico di tutti gli esattori determinato in misura percentuale all'ammontare, eccedente i venti milioni di lire, degli aggi percepiti nell'anno precedente per le riscossioni effettuate mediante versamenti diretti. La determinazione e la ripartizione del contributo sono stabilite con deliberazione del consiglio di amministrazione del Consorzio da approvare con decreto del Ministro per le finanze. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 novembre 2000, n. 342
1La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha disposto che "a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di avere effetto la legge 4 agosto 1977, n. 524".
Testo in vigore dal 10 dicembre 2000 al 22 dicembre 2008
