Al sesto comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, come modificato dall'articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai soli fini di tale trascrizione e delle operazioni conseguenti, e per il tempo strettamente necessario, e' consentito intestare in capo al comune i fondi oggetto del piano di ricomposizione".
Testo vigente dal 20 dicembre 1986
