I comuni possono acquisire mediante espropriazione le aree che sono state necessarie a realizzare interventi abitativi a seguito di donazioni di solidarieta' nazionale ed internazionale limitatamente agli insediamenti gia' realizzati nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettere a) e b), della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, e che siano comunque in conformita' con gli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 20 dicembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-12-01;879~art16 · fonte su Normattiva