Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica

Art. 3Misure in materia di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi

Al fine di assicurare priorita' nella trattazione dei processi, all'articolo 132-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la lettera a-bis) e' sostituita dalla seguente: « a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 387-bis, 558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale ».

Testo vigente dal 24 novembre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-11-24;168~art3 · fonte su Normattiva