Per i reati previsti dalla presente legge si procede a giudizio direttissimo.
Testo vigente dal 12 ottobre 1967
Per i reati previsti dalla presente legge si procede a giudizio direttissimo.
Testo vigente dal 12 ottobre 1967
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Il termine di cinque giorni entro il quale, a norma dell'art. 502 c.p.p., l'imputato, se sottoposto a giudizio direttissimo, deve essere fatto condurre innanzi al giudice, non è applicabile nei casi in cui - come nell'art. 9 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, sul "controllo delle armi" - il rito direttissimo, per certi reati, è previsto come obbligatorio. Tuttavia la maggior ampiezza temporale, in cui, di conseguenza, in tali casi, può spaziare di fatto l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, non incide in alcun modo sulla validità delle ragioni che nella sentenza n. 146 del 1969 indussero la Corte ad escludere, in materia di giudizio direttissimo, che la scelta della sezione o del collegio giudicante da parte dell'organo requirente comportasse la violazione del principio secondo il quale il giudice deve essere precostituito per legge. Perciò, non essendo sostanzialmente diversa da quella decisa con quella sentenza a proposito dell'art. 502 c.p.p., anche la questione proposta (dal Tribunale di Pisa, con ord. 29 ottobre 1971) nei confronti dell'art. 9 della legge n. 895 del 1967, in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost., deve essere dichiarata priva di fondamento.
Art. 25 cost. · Art. 9 Disposizioni per il controllo delle armi
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1967-10-02;895~art9 · fonte su Normattiva