Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi
Art. 35 — Giudizio direttissimo
Per i reati previsti dalla presente legge, si procede in ogni caso con il giudizio direttissimo salvo che non siano necessarie speciali indagini. Per i reati connessi si procede, di regola, previa separazione dei giudizi.
Testo vigente dal 21 aprile 1975
