Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di ((manifestazioni sportive))
Art. 8-bis — Casi di giudizio direttissimo
Per i reati indicati nell'articolo 6, comma 6, nell'articolo 6-bis, commi 1 e 2, (( nell'articolo 6-ter)) e nell'articolo 8, comma 1, si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
Testo vigente dal 6 aprile 2007
