Art. 10 — Giudizio direttissimo
Per i reati di cui all'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, si procede in ogni caso con il giudizio direttissimo, salvo che non siano necessarie speciali indagini, osservando le disposizioni di cui agli articoli 379 del codice penale militare di pace e 502, secondo comma, del codice di procedura penale.
Testo vigente dal 10 maggio 1983
