Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 18 settembre 1962 al 22 dicembre 2008. 299 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I Comuni, le Province e i loro Consorzi sono autorizzati ad acquistare i terreni considerati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni, siti nel rispettivo territorio e gia' destinati alla coltura agraria, o nudi o cespugliati, ed anche parzialmente boscati, per destinarli alla formazione di boschi, prati e pascoli. Analoga facolta' e' concessa agli Istituti di credito e agli Enti di previdenza anche in deroga ai propri statuti nei limiti delle quote destinate agli investimenti immobiliari e salva l'approvazione dell'autorita' vigilante. Ai relativi contratti si applica l'imposta fissa di registro ed ipotecaria. I terreni acquistati ed utilizzati secondo il disposto del primo comma sono esenti dalla imposta sul reddito dominicale e dalla sovrimposta provinciale e comunale per quaranta anni quando si tratti di boschi di alto fusto, e per quindici anni quando si tratti di boschi cedui. L'esenzione si ottiene con le modalita' previste dallo articolo 58 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui trentennali alle Province ed ai Comuni per lo acquisto ed il rimboschimento dei terreni di cui al primo comma garantendosi eventualmente sul valore dei beni stessi. L'onere del pagamento degli interessi relativi a tali mutui e' assunto a totale carico dello Stato allorche' l'acquisto e l'esecuzione delle opere di rimboschimento viene fatto da Province e Comuni montani con bilancio deficiatario; in caso diverso il concorso dello Stato per il pagamento degli interessi e' del 30 per cento. I piani di acquisto e di rimboschimento dei terreni di cui ai due precedenti commi devono essere approvati, prima della concessione del mutuo, dall'Ispettorato forestale competente per territorio. Gli Ispettorati forestali concederanno assistenza gratuita a Comuni e Province che lo richiedono per lo studio dei piani di acquisto e di rimboschimento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-08-18;1360~art3 · fonte del testo