Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 18 settembre 1962 al 22 dicembre 2008. 134 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I terreni considerati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, gia' destinati alla coltura agraria, o nudi, o cespugliati, ed anche parzialmente boscati, che da almeno un triennio risultino non piu' coltivati o normalmente, utilizzati e che da soli o con altri gia' posseduti dalla Azienda di Stato per le foreste demaniali possano costituire complessi di estensione sufficiente a formare unita' tecnico-amministrative autonome possono essere espropriati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la competente Camera di commercio, industria e agricoltura, per essere incorporati nel Demanio forestale dello Stato. Si applicano per tali espropriazioni le norme degli articoli 112 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. I terreni espropriati devono essere destinati al rimboschimento o alla formazione di prati e pascoli.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-08-18;1360~art2 · fonte del testo