Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico

Art. 2 — Disposizioni finanziarie per la città di Reggio Calabria

Per la prosecuzione degli interventi di cui al decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, e' concesso al comune di Reggio Calabria un contributo straordinario quindicennale di lire 7 miliardi annue a decorrere dal 1999 per la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie. Per le finalita' previste dall'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni, ad integrazione delle risorse attribuite ai sensi della medesima legge, e' concesso alla provincia di Reggio Calabria un contributo straordinario quindicennale di lire 2.300 milioni annue a decorrere dal 1999 per la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a lire 9.300 milioni per gli anni 1999 e 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Testo vigente dal 20 agosto 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-08-03;295~art2 · fonte su Normattiva