A favore della regione Calabria e' concesso un contributo speciale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, di lire 563 miliardi nell'anno 1989, sulle spese dalla medesima sostenute negli anni 1987 e 1988 per il proseguimento delle attivita' previste dalla legge 12 ottobre 1984, n. 664. L'erogazione della somma di cui al comma 1 e' subordinata alla presentazione al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato della dichiarazione del presidente della giunta regionale prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87. All'onere di lire 563 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Interventi a favore della regione Calabria". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 7 luglio 1989
