Nel caso di contitolare di pensione di riversibilita' che presti opera retribuita, le riduzioni previste dall'articolo 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, modificato dallo articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 55 e dall'articolo 2 della presente legge, si applicano alla parte di pensione dovuta al contitolare che lavora, fatta salva la quota di trattamento minimo eventualmente spettante.

Testo vigente dal 11 settembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1338~art10 · fonte su Normattiva