Art. 5 — Miglioramenti delle pensioni superiori al trattamento minimo
Con effetto dal 1 gennaio 1985, le pensioni di importo superiore al trattamento minimo a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, aventi decorrenza anteriore al 1 luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misure:
- 1)40 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1 maggio 1968;
- 2)32 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1 maggio 1968-31 dicembre 1971;
- 3)20 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1 gennaio 1972-31 dicembre 1977;
- 4)8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1 gennaio 1978 - 30 giugno 1982. Agli effetti di cui al precedente comma, per le pensioni di riversibilita' e' presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette. Le percentuali di aumento di cui al comma 1 si applicano sull'importo della pensione, al netto delle quote aggiuntive di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 3 giugno 1975, n. 160, spettante al 31 dicembre 1984. Gli aumenti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del comma 1 non possono rispettivamente superare gli importi mensili di lire 85.000, 70.000, 40.000 e 25.000 e sono corrisposti entro un importo pari al 40 per cento degli anzidetti limiti massimi dal 1 gennaio 1985, entro un importo pari ad un ulteriore 30 per cento dal 1 gennaio 1986 e per il residuo importo dal 1 gennaio 1987. Gli aumenti di cui al presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica con effetto dalla prima perequazione successiva alla loro attribuzione.
Testo vigente dal 19 aprile 1985
