Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale

Art. 5 — Miglioramenti delle pensioni superiori al trattamento minimo

Con effetto dal 1 gennaio 1985, le pensioni di importo superiore al trattamento minimo a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, aventi decorrenza anteriore al 1 luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misure:

  • 1)40 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1 maggio 1968;
  • 2)32 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1 maggio 1968-31 dicembre 1971;
  • 3)20 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1 gennaio 1972-31 dicembre 1977;
  • 4)8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1 gennaio 1978 - 30 giugno 1982. Agli effetti di cui al precedente comma, per le pensioni di riversibilita' e' presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette. Le percentuali di aumento di cui al comma 1 si applicano sull'importo della pensione, al netto delle quote aggiuntive di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 3 giugno 1975, n. 160, spettante al 31 dicembre 1984. Gli aumenti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del comma 1 non possono rispettivamente superare gli importi mensili di lire 85.000, 70.000, 40.000 e 25.000 e sono corrisposti entro un importo pari al 40 per cento degli anzidetti limiti massimi dal 1 gennaio 1985, entro un importo pari ad un ulteriore 30 per cento dal 1 gennaio 1986 e per il residuo importo dal 1 gennaio 1987. Gli aumenti di cui al presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica con effetto dalla prima perequazione successiva alla loro attribuzione.

Testo vigente dal 19 aprile 1985

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 112/1992

    Questione inammissibile
    18 marzo 1992

    La lamentata disparità di trattamento fra le pensioni erogate dall'A.G.O. e quelle a carico dell'E.N.P.A.L.S., per la inapplicabilità a queste ultime della normativa perequativa, discende non già dalle norme impugnate, bensì dal citato ma non denunciato d.l. 22 dicembre 1990, n. 409, (conv. con modificazioni in legge 27 febbraio 1991, n. 59). (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 10 l. 15 aprile 1985 n. 140 e 7 e segg. d.l. 31 luglio 1987, n. 317, conv. con modif. in l. 3 ottobre 1987, n. 398, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 5 Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale · Art. 10 Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 76/1991

    Questione inammissibile
    11 febbraio 1991

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e seguenti del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317 (Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extra-comunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS), convertito nella legge 3 ottobre 1987, n. 398, sollevata, in ri…

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 5 Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1985-04-15;140~art5 · fonte su Normattiva