A decorrere dal 1 gennaio 1971, il quinto comma dell'articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, nel testo modificato dall'articolo 6 della legge 13 luglio 1967, n. 583, e' sostituito dal seguente: "In ogni caso, la pensione ai superstiti non puo' essere complessivamente superiore all'importo di quella considerata per il computo delle aliquote loro spettanti, ne' puo' essere inferiore al 70 per cento del trattamento minimo di pensione che spettava o che sarebbe spettato al dante causa".

Testo vigente dal 12 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-10-22;672~art6 · fonte su Normattiva