Norme modificative ed integrative della legge 13 luglio 1965, n. 859, sulla previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea

Art. 5 — Esclusione, dal computo previdenziale dei servizi militari già riconosciuti ai fini della pensione a carico del Fondo e surroga del Fondo nelle quote di pensione liquidate ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341

I periodi riconosciuti ai sensi del precedente articolo 3 non sono valutati ai fini della pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o di altro trattamento pensionistico che abbia dato luogo all'esonero dall'assicurazione predetta ovvero che sia di essa sostitutivo o integrativo. Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano gia' ottenuto la liquidazione della pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria o dei trattamenti indicati nel precedente articolo 4, con il concorso dei periodi di servizio militare, i periodi stessi possono essere riconosciuti ai sensi del precedente articolo 3 purche' siano coperti da contribuzione effettiva. In tal caso il Fondo si surroga, con effetto dalla data di decorrenza della pensione posta a proprio carico, nei diritti derivanti agli interessati a carico dei citati trattamenti per i periodi di servizio militare riconosciuti.

Testo vigente dal 18 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;484~art5 · fonte su Normattiva