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Fermo restando il concorso finanziario dello Stato al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, stabilito dall'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218, dall'articolo 13 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, e dall'articolo 11, lettera b), della legge 13 marzo 1958, n. 250, lo Stato concorre per l'esercizio 1962-1963 con l'ulteriore contributo di lire 14 miliardi per l'aumento dei trattamenti minimi previsti dal precedente articolo 2 e per l'integrazione delle pensioni libiche di cui al precedente articolo 15. A decorrere dall'esercizio finanziario 1963-1964 la misura del contributo di lire 14 miliardi di cui al precedente comma, e' elevato a lire 37,5 miliardi. All'onere di lire 50 miliardi, conseguente all'attuazione della presente legge per l'esercizio 1962-63 e a quello di lire 73,5 miliardi per ognuno degli esercizi successivi si fara' fronte con un'aliquota del maggior gettito derivante dal provvedimento recante modifiche al trattamento fiscale delle vendite "allo stato estero". Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio,
Testo in vigore dal 11 settembre 1962 al 1 gennaio 1965
