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E' autorizzata a carico dello Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste la spesa di un miliardo per l'esercizio finanziario 1956-57 per la concessione di contributi a favore di iniziative dirette:

  • a)a favorire un piu' vasto assorbimento di latte e dei suoi derivati;
  • b)ad incrementare la produzione di caseine ed altri derivati del latte magro. Per queste ultime iniziative il contributo non puo' superare la misura massima di lire 750 per ettolitro di latte impiegato per la fabbricazione dei prodotti stessi. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi con preferenza a produttori singoli od associati, nonche' ad altri organismi operanti nel settore lattiero-caseario. Le modalita' per la concessione dei contributi saranno determinate con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Testo in vigore dal 18 dicembre 1956 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-11-27;1367~art3 · fonte del testo