Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 5 settembre 1957 al 22 dicembre 2008. 131 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I rischi delle operazioni sono a carico degli Istituti. La misura del tasso di interesse da porre a carico degli agricoltori verra' stabilita con decreto del Ministro per il tesoro di concerto col Ministro per l'agricoltura e foreste, avuto riguardo al tasso di interesse delle anticipazioni di cui all'art. 2 della presente legge. Il compenso spettante agli Istituti a copertura delle proprie spese di amministrazione, dei rischi e delle spese per imposte e tasse, sara' stabilito con la convenzione di cui al precedente art. 2. Oltre al pagamento delle annualita' comprensive degli interessi nella suddetta misura e del compenso previsto al precedente comma, gli Istituti non potranno far gravare altri oneri sui prestatari a qualsiasi titolo. L'ammortamento dei prestiti o mutui sara' effettuato in un periodo non superiore a sette anni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-08-08;777~art3 · fonte del testo