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All'onere complessivo di lire due miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1956-57 sara' fatto fronte mediante riduzione di lire un miliardo dello stanziamento del capitolo numero 142 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo esercizio finanziario e di lire un miliardo dallo stanziamento del capitolo n. 139 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il predetto esercizio finanziario. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 18 dicembre 1956 al 22 dicembre 2008
