Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 5 settembre 1957 al 22 dicembre 2008. 115 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Gli acquisti e le opere finanziati coi prestiti di cui al precedente art. 1 non potranno fruire di alcun contributo, sussidio o concorso dello Stato o delle Regioni. La concessione dei predetti prestiti da parte degli Istituti e' subordinata all'accertamento, da eseguirsi a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che, per gli acquisti e opere ai quali i prestiti stessi si riferiscono, i beneficiari non abbiano percepito alcun contributo, sussidio o concorso a carico dello Stato o delle Regioni. Per la parte non in contrasto con la presente legge saranno applicabili le norme previste dal regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-08-08;777~art4 · fonte del testo