Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 28 maggio 1942 al 22 dicembre 2008. 86 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in sede di liquidazione totale o parziale di concessione di opere o sussidi di bonifica, integrale da attuare in dipendenza delle leggi 22 giugno 1939-XVII, n. 1002, e 1° gennaio 1940-XVIII, n. 1, operera' sugli averi dei concessionari le detrazioni dell'1 per cento e del 0,70 per cento rispettivamente sull'importo liquidato delle opere pubbliche o dei sussidi statali, ad eccezione di quelli in opere di competenza privata da eseguire per la colonizzazione del latifondo siciliano.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-04-15;514~art3 · fonte del testo