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Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in sede di liquidazione totale o parziale di concessione di opere o sussidi di bonifica, integrale da attuare in dipendenza delle leggi 22 giugno 1939-XVII, n. 1002, e 1° gennaio 1940-XVIII, n. 1, operera' sugli averi dei concessionari le detrazioni dell'1 per cento e del 0,70 per cento rispettivamente sull'importo liquidato delle opere pubbliche o dei sussidi statali, ad eccezione di quelli in opere di competenza privata da eseguire per la colonizzazione del latifondo siciliano.

Testo in vigore dal 28 maggio 1942 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1942-04-15;514~art3 · fonte del testo