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Le norme sui contributi di vigilanza previste dal regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1536, sono estese ai concessionari dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica finanziati in dipendenza delle leggi 10 gennaio 1952, n. 3, 17 maggio 1952, n. 580 e 5 luglio 1952, n. 992, con esclusione dei lavori di ripristino delle opere riconosciute eseguibili a totale carico dello Stato. Dette norme sono anche estese ai concessionari delle opere pubbliche di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale e dei sussidi per opere di miglioramento fondiario finanziati in dipendenza delle leggi 10 agosto 1950, n. 647 e 25 luglio 1952, n. 949, con esclusione dei lavori di ripristino delle opere pubbliche danneggiate o distrutte per eventi bellici, e ferma restando, altresi', la eccezione prevista dall'art. 3 della legge 15 aprile 1912, n. 514, per le opere di competenza privata da' eseguire per la colonizzazione del latifondo siciliano; nonche' ai concessionari dei lavori di manutenzione di dette opere pubbliche finanziati con i fondi stanziati sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1952-53.

Testo in vigore dal 8 aprile 1953 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-03-11;180~art1 · fonte del testo