Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 8 aprile 1953 al 22 dicembre 2008. 95 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e gli Assessorati per l'agricoltura dei Governi della Regione siciliana e della Regione sarda, nelle liquidazioni totali e parziali dei contributi nella spesa di opere pubbliche di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale, nonche' dei sussidi nella spesa per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, di cui all'articolo precedente e con le esclusioni in esso indicate, sono autorizzati ad operare sui crediti dei concessionari le detrazioni nella misura dello 0,80 per cento, e dello 0,70 per cento, rispettivamente sull'importo liquidato delle opere pubbliche e dei sussidi statali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-03-11;180~art2 · fonte del testo