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Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e gli Assessorati per l'agricoltura dei Governi della Regione siciliana e della Regione sarda, nelle liquidazioni totali e parziali dei contributi nella spesa di opere pubbliche di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale, nonche' dei sussidi nella spesa per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, di cui all'articolo precedente e con le esclusioni in esso indicate, sono autorizzati ad operare sui crediti dei concessionari le detrazioni nella misura dello 0,80 per cento, e dello 0,70 per cento, rispettivamente sull'importo liquidato delle opere pubbliche e dei sussidi statali.

Testo in vigore dal 8 aprile 1953 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-03-11;180~art2 · fonte del testo