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Le norme sui contributi di vigilanza previste dal regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1586, sono estese ai concessionari delle opere pubbliche di bonifica e dei sussidi di opere di miglioramento fondiario, finanziati in dipendenza dei decreti legislativi 24 ottobre 1946, n. 467, 20 dicembre 1946, n. 655, 22 agosto 1947, n. 938, 12 dicembre n. 947, n. 1483, 5 marzo 1948, n. 121 e 15 aprile 1948, n. 568, delle leggi 23 aprile 1949, n. 165, 10 agosto 1950, n. 718 e 21 ottobre 1950, n. 903, con esclusione dei lavori di ripristino delle opere pubbliche danneggiate o distrutte per eventi bellici e ferma restando, altresi' la eccezione prevista dall'art. 3 della legge 15 aprile 1942, n. 514, per le opere di competenza privata da eseguire per la colonizzazione del latifondo siciliano.
Testo in vigore dal 3 maggio 1952 al 22 dicembre 2008
