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Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e gli organi competenti della Regione siciliana e della Regione sarda, nelle liquidazioni totali e parziali dei contributi nella spesa di opere pubbliche di bonifica, nonche' dei sussidi nella spesa per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, indicate nell'articolo precedente, sono autorizzati ad operare sui crediti dei concessionari le detrazioni nella, misura dell'1 per cento e dello 0,70 per cento, rispettivamente sull'importo liquidato delle opere pubbliche e dei sussidi statali.

Testo in vigore dal 3 maggio 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-03-22;397~art2 · fonte del testo