I procedimenti volti all'inquadramento di unita' di personale nei ruoli organici del Ministero dell'ambiente, avviati a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 271, sono definiti con decreti del Ministro dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalita' stabilite nel presente articolo. E' inquadrato, nel limite massimo di 184 unita', nei ruoli del Ministero dell'ambiente conservando, ai soli fini del trattamento economico, l'anzianita' di qualifica posseduta, il personale di qualifica funzionale, appartenente ad amministrazioni pubbliche o il cui onere sia a carico del Ministero dell'ambiente, in posizione di comando, alla data del 15 marzo 1995, presso il Ministero dell'ambiente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, e di altre disposizioni normative successive all'istituzione del Ministero dell'ambiente. L'inquadramento puo' essere effettuato anche in posizione soprannumeraria riassorbibile, fermo restando il limite numerico del ruolo organico e con conseguente riduzione degli organici delle amministrazioni di provenienza, fatte salve le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340. Per il personale delle amministrazioni statali, l'inquadramento nei ruoli avviene sulla base della qualifica posseduta nell'amministrazione di provenienza; per il restante personale l'inquadramento avviene sulla base di apposita tabella di equiparazione, tra le qualifiche esistenti nell'ordinamento di appartenenza e quelle dell'amministrazione statale, approvata con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il personale inquadrato ai sensi del presente articolo segue nel ruolo il personale gia' inquadrato nei ruoli del Ministero.

Testo vigente dal 28 gennaio 1997

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 281/2001

    Questione infondata
    23 luglio 2001

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 gennaio 1997, n. 6, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 35 della Costituzione, nella parte in cui inquadra il personale comandato nei ruoli del Ministero dell'ambiente conservando, ai soli fini economici, l'anzianità di qualifica posseduta e, nella parte in cui dispone che il personale così inquadrato segue nel ruolo il personale dei ruoli del Ministero. Infatti, la soluzione adottata dal legislatore (in una sua valutazione discrezionale) non è viziata da manifesta irragionevolezza o da palese arbitrarietà, né comporta una irragionevole disparità di trattamento o una violazione della tutela del lavoro del personale da inquadrare nel nuovo ruolo (si noti, a domanda), né tantomeno una violazione dei principi di organizzazione della pubblica amministrazione; sicché va confermata, in assenza di motivi nuovi e diversi, la pronuncia di manifesta infondatezza già emessa su identica questione con la ordinanza n. 123/2001. M.F.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 35 cost. · Art. 1 Disposizioni per il personale comandato presso il Ministero dell'ambiente

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 123/2001

    Questione infondata
    11 maggio 2001

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 gennaio 1997, n. 6, nella parte in cui stabilisce che il personale proveniente da altre amministrazioni e inquadrato nei ruoli del Ministero dell'ambiente, conserva l'anzianità di qualifica posseduta ai soli fini del trattamento economico e segue nel ruolo il personale già inquadrato. Infatti l'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore - con il limite della non manifesta irragionevolezza o arbitrarietà - per la realizzazione di interventi speciali consistenti nella copertura di posti mediante inquadramento a domanda, consente di prevedere differenti sistemi o incentivi talvolta economici, talora con riconoscimenti di anzianità economica o giuridica, senza che ciò dia luogo a disparità di trattamento, violazione della tutela del lavoro o del principio di buon andamento. M.F.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 35 cost. · Art. 1 Disposizioni per il personale comandato presso il Ministero dell'ambiente

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1997-01-24;6~art1 · fonte su Normattiva