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A decorrere dal 1° luglio 1935, il numero dei giudici e sostituti procuratori del Re, addetti al Ministero di grazia e giustizia, fissato nella tabella B, annessa al R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1281, e' diminuito di tre, ed i relativi posti sono portati in aumento del numero complessivo dei giudici e sostituti procuratori del Re, risultante dalle attuali piante organiche.

Testo in vigore dal 15 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-03;872~art1 · fonte del testo