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Ai concorsi per l'ingresso nelle carriere della Magistratura sono ammessi i laureati in giurisprudenza di eta' non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai trenta, alla data dei relativi bandi di concorso, ferme restando le disposizioni vigenti per l'elevamento dei limiti di eta' nei casi stabiliti dalle disposizioni stesse.

Testo in vigore dal 15 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-06-03;872~art2 · fonte del testo