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[1]Con Regi decreti, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, saranno emanate le norme occorrenti per l'attuazione della presente legge, anche per quanto riguarda la data in cui andranno in vigore le modificazioni stabilite dall'art. 4, e sara' provveduto alla istituzione presso gli uffici giudiziari dei posti di giudice o sostituto procuratore del Re indicati nell'art. 1.

[2]Nulla e' innovato al disposto degli articoli 26, capoverso 2°, della legge 5 giugno 1933, n. 557, e 17 del R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1282, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1849.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 3 giugno 1935 - Anno XIII

[5]VITTORIO EMANUELE

[6]Mussolini - Di Revel.

[7]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Testo in vigore dal 15 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1935-06-03;872~art6 · fonte del testo