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E' autorizzata la spesa di lire 24 miliardi per la prosecuzione del programma straordinario di opere di bonifica nei territori vallivi del Delta Padano, di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 9 luglio 1957, n. 600. La somma di cui al precedente comma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste in ragione di lire 3 miliardi all'anno per ciascuno degli esercizi dal 1967 al 1974. L'Ente Delta Padano-Ente di sviluppo puo' compiere operazioni di cessione di annualita' ai sensi e nei limiti dell'articolo 3 della predetta legge 9 luglio 1957, n. 600. Entro il limite dell'1 per cento delle somme di cui al primo comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a provvedere ad attivita' di programmazione, di esame di progetti, di controllo, nonche' a provvedere direttamente o in concessione a studi e ricerche.

Testo in vigore dal 2 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-01;258~art1 · fonte del testo