Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

Art. 16Monitoraggio dei ghiacciai e bacini idrici

Al fine di prevenire e mitigare gli effetti del cambiamento climatico e far fronte alle criticita' relative alla disponibilita' di risorse idriche nelle zone montane attraverso lo svolgimento di attivita' di monitoraggio e studio della vegetazione dei sistemi agro-silvo-pastorali, del comportamento dei ghiacciai, degli ambienti idrici ipogei e del permafrost e dell'evoluzione nel tempo delle loro caratteristiche morfologiche, nonche' di manutenzione e valorizzazione di fonti e sorgenti non collegate alle reti idriche e la realizzazione di casse di espansione, di vasche di laminazione e di bacini idrici, ai fini dell'attivita' agricola, della lotta agli incendi e dell'attivita' turistica, incluso l'innevamento artificiale, nonche' dell'utilizzo idroelettrico come fonte energetica rinnovabile, con specifico riferimento al ruolo delle societa' cooperative, storiche e no, e delle comunita' energetiche rinnovabili sui territori, da attuare da parte delle regioni, una quota del Fondo di cui all'articolo 4 puo' essere destinata a interventi di carattere straordinario, anche in coerenza con le misure previste dal decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle priorita' individuate in seguito ad apposite richieste delle regioni, che tengono conto della propria normativa di sostegno e valorizzazione delle zone montane.

Testo vigente dal 19 settembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-09-12;131~art16 · fonte su Normattiva