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La domanda di certificato complementare di protezione prevista dall'articolo 4- bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, aggiunto dall'articolo 1 della presente legge, deve essere presentata esclusivamente presso l'Ufficio centrale brevetti direttamente o tramite servizio postale. La domanda deve riferirsi ad un solo certificato e ad un solo brevetto e deve essere depositata dal titolare del brevetto ovvero da un mandatario da esso nominato. La domanda deve contenere:

  • a)il cognome, il nome, la nazionalita' e il domicilio del richiedente e anche del suo mandatario, se vi sia. Ogni mutamento del domicilio indicato nella domanda deve essere portato a conoscenza dell'Ufficio centrale brevetti;
  • b)l'indicazione del medicamento per cui viene richiesto il certificato complementare di protezione e del brevetto a cui viene fatto riferimento. Nel caso siano state depositate dal medesimo richiedente o da persona ad esso collegata domande di brevetto nazionali, e domande di brevetto europee o internazionali designanti l'Italia che si riferiscano alla medesima invenzione per cui viene richiesto il certificato complementare di protezione, ne deve essere fornita indicazione con identificazione dei relativi brevetti eventualmente concessi;
  • c)una copia certificata del brevetto a cui viene fatto riferimento;
  • d)una dichiarazione del richiedente che il brevetto a cui si fa riferimento per l'ottenimento del certificato complementare di protezione e' in vigore. Se il brevetto e' stato parzialmente revocato ne deve essere fornita indicazione con gli estremi della decisione o della sentenza. Deve essere inoltre indicata qualsiasi trascrizione effettuata a norma dell'articolo 66 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni e integrazioni;
  • e)una copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nella quale e' stato pubblicato il decreto ministeriale con cui viene concessa la prima autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco;
  • f)il documento comprovante il versamento delle tasse prescritte.

Testo in vigore dal 4 novembre 1991 al 19 marzo 2005

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 236/1996

    Questione infondata
    4 luglio 1996

    Non è fondata, con riferimento all'art. 41 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, l. 19 ottobre 1991 n. 349 (Disposizioni per il rilascio di un certificato complementare di protezione per i medicamenti o i relativi componenti, oggetto di brevetto) - nella parte in cui prevede che la domanda, volta ad ottenere il rilascio del certificato complementare di protezione per il brevetto di farmaco, debba essere presentata direttamente o tramite il servizio postale, soltanto presso l'Ufficio centrale brevetti (oggi Ufficio italiano brevetti e marchi) con sede i Roma, e non possa invece essere anche depositata presso l'U.P.I.C.A. territorialmente competente - in quanto - posto che il predetto certificato ha lo scopo di assicurare un ulteriore periodo di tutela dopo la scadenza ventennale della protezione brevettuale; che la norma impugnata deve porsi in relazione con l'obbligo dell'Ufficio centrale di pubblicazione dei medicamenti per i quali sia stato richiesto il rilascio del certificato stesso; e che al deposito della domanda sono provvisoriamente attribuiti gli stessi effetti del rilascio del certificato medesimo - trattandosi di un onere connesso all'esigenza di garantire uno stretto rapporto tra richiesta del certificato e relativo sistema di pubblicità in vista dei predetti effetti sostanziali, esso trova razionale giustificazione nella necessaria tutela delle regole della concorrenza e non collide con la "ratio" della garanzia predisposta dall'art. 41 Cost., nella misura in cui questa non si estende alle mere modalità di comunicazione di atti, aventi l'esclusiva funzione di conoscibilità degli stessi da parte dei terzi e la cui eventuale onerosità è congruamente bilanciata dall'utilità sociale rappresentata dal corretto funzionamento del mercato. - S. nn. 389/1992 e 110/1995. red.: S. Di Palma

    Art. 41 cost. · Art. 2 Disposizioni per il rilascio di un certificato complementare di protezione per i medicamenti o i relativi componenti, oggetto di brevetto

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1991-10-19;349~art2 · fonte su Normattiva