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La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermita' del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purche' la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermita', il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalita' di espletamento dell'attivita' lavorativa. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non puo' svolgere alcun tipo di attivita' lavorativa. Il congedo non e' computato nell'anzianita' di servizio ne' ai fini previdenziali; il lavoratore puo' procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria. I contratti collettivi disciplinano le modalita' di partecipazione agli eventuali corsi di formazione del personale che riprende l'attivita' lavorativa dopo la sospensione di cui al comma 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarieta' sociale, con proprio decreto, di concerto con i Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunita', provvede alla definizione dei criteri per la fruizione dei congedi di cui al presente articolo, all'individuazione delle patologie specifiche ai sensi del comma 2, nonche' alla individuazione dei criteri per la verifica periodica relativa alla sussistenza delle condizioni di grave infermita' dei soggetti di cui al comma 1. ((4-bis. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravita' di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della predetta legge n. 104 del 1992 per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 del presente articolo entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa; l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo e' rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalita' previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quella per i quali non e' prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternita', l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori, anche adottivi, non puo' superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo))

Testo in vigore dal 1 gennaio 2001 al 27 aprile 2001

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 4, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 23641/2025

    21 agosto 2025
    • IGIENE E SANITÀ PUBBLICA
    • SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

    Il rapporto dei medici che svolgono attività in regime di convenzione con le aziende sanitarie ha natura privatistica di lavoro autonomo-professionale, con i connotati della cd parasubordinazione, ed esula dall'ambito del pubblico impiego, con la conseguenza inapplicabilità allo stesso delle norme che presuppongono la subordinazione (come quelle disciplinanti il congedo straordinario per motivi familiari di cui agli artt. 4, comma 2, della l. n. 53 del 2000 e 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001), sicché è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2 cit., laddove ha come destinatari i soli lavoratori dipendenti, poiché l'ontologica diversità tra lavoro subordinato e parasubordinato giustifica un differente grado di tutela, che non dà luogo ad una forma di discriminazione o ad un contrasto con la dir. UE 2000/78 del 27 novembre 2000. 325 <!-- pag. 326 -->

    Art. 4 · Art. 42 Testo unico tutela e sostegno della maternita' e della paternita' · Art. 35 cost.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 23393/2025

    16 agosto 2025
    • LAVORO
    • LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

    Il congedo straordinario per assistenza a familiari con disabilità grave di cui agli artt. 4, comma 2, della l. n. 53 del 2000 e 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, fruibile dal lavoratore in maniera continuativa o frazionata, non può avere una durata complessiva superiore a due anni, nei quali vanno computati anche i giorni festivi che ricadono interamente nel periodo di fruizione del congedo ma non anche i giorni festivi compresi tra il giorno di ripresa del lavoro e quello di inizio di un nuovo periodo di congedo.

    Art. 4 · Art. 42 Testo unico tutela e sostegno della maternita' e della paternita'

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:2000-03-08;53~art4 · fonte su Normattiva