I fondi disponibili della Cassa nazionale del notariato possono essere impiegati:

  • a)in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie;
  • b)in acquisto di beni immobili anche sotto forma di pacchetti azionari rappresentativi di essi;
  • c)in mutui su beni immobili, garantiti da prima ipoteca, per somma non eccedente il 60 per cento del valore degli immobili stessi;
  • d)in depositi fruttiferi presso istituti di credito di diritto pubblico o istituti di credito a carattere nazionale o casse di risparmio;
  • e)in altri modi proposti dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato ed autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Testo vigente dal 24 luglio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-06-27;220~art13 · fonte su Normattiva