I fondi disponibili della Cassa nazionale del notariato possono essere impiegati:
- a)in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie;
- b)in acquisto di beni immobili anche sotto forma di pacchetti azionari rappresentativi di essi;
- c)in mutui su beni immobili, garantiti da prima ipoteca, per somma non eccedente il 60 per cento del valore degli immobili stessi;
- d)in depositi fruttiferi presso istituti di credito di diritto pubblico o istituti di credito a carattere nazionale o casse di risparmio;
- e)in altri modi proposti dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato ed autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Testo vigente dal 24 luglio 1991
