L'attuazione delle direttive del Consiglio 90/364/CEE, 90/365/CEE e 90/366/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)subordinare il godimento del diritto di soggiorno unicamente alle condizioni ed ai limiti anche temporali previsti nelle direttive;
  • b)individuare gli strumenti e le modalita' per la determinazione dell'ammontare delle kisorse ritenute sufficienti del diritto soggiorno per evitare che, durante il loro soggiorno, diventino un onere per l'assistenza sociale dello Stato;
  • c)indicare le modalita' per la dimostrazione del possesso delle risorse economiche minime di cui devono disporre i beneficiari del diritto di soggiorno;
  • d)ricomprendere nella nozione di formazione professionale anche l'istruzione universitaria.

Testo vigente dal 20 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-19;142~art6 · fonte su Normattiva