Art. 72 — Fondo di rotazione
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La legge 5 novembre 1964, n.1172, e' abrogata. Al finanziamento dei progetti attuati ai sensi dell'articolo 56 del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio (CECA) si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, fermo restando le funzioni di verifica, ai fini della determinazione delle somme da rimborsare, espletate dal Comitato di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296. Le operazioni di pagamento per l'attuazione dei regolamenti comunitari a durata pluriennale, rientranti nella competenza del Fondo di rotazione di cui al comma 1, restano attribuite alla competenza di detto Fondo, anche nel caso di intervenute modifiche delle relative fonti di finanziamento da parte della Comunita' economica europea. Per l'attuazione del comma 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, il Fondo di rotazione puo' avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, del servizio di istituiti di credito di diritto pubblico.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1991 al 2 aprile 1997
