Art. 1 — Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie
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Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive delle Comunita' Europee comprese nell'elenco di cui all'allegato A alla presente legge. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri degli affari esteri di grazia e giustizia e del tesoro, qualora non proponenti. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B alla presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro (( venti giorni)) dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.
Testo in vigore dal 22 dicembre 1992 al 19 marzo 1994
